lunedì 8 gennaio 2018

Patto per l'equità e giustizia

PATTO PER L’EQUITA’ E LA GIUSTIZIA

 

 




Preambolo

Noi, cittadini italiani e uomini perbene, riteniamo che recenti iniziative legislative e culturali orientate all’ossessiva demolizione della figura maschile e paterna si configurino come attacchi al nostro ordinamento costituzionale e al nostro Stato di Diritto, e per questo siano causa di diffuse iniquità verso un intero genere e, cosa ancora più grave, verso le nuove generazioni rappresentate dai nostri figli.

Noi, cittadini italiani e uomini perbene, nella convinzione che non vi siano democrazia e libertà senza giustizia, riteniamo che sia non più rimandabile un riequilibrio rispetto all’eccesso di disposizioni legislative e prassi giurisprudenziali ostili e discriminatorie verso il genere maschile, nonché un corrispondente adeguamento che ponga l’ordinamento del nostro paese conforme ai diversi impegni internazionali assunti.

Noi, cittadini italiani e uomini perbene, assumiamo questa iniziativa con l’obiettivo primario di promuovere un totale superamento dei conflitti di genere artificiosamente generati dalle politiche messe in atto finora, e al fine di impostare un nuovo terreno di riconciliazione che ponga le basi per nuove modalità di relazione proiettate nel futuro, dunque primariamente nella tutela dei bambini, dei minori, dei figli.

Noi, cittadini italiani e uomini perbene, alla luce di tutto ciò, qui rinunciamo volontariamente a ogni nostra convinzione, a ogni nostro ideale o ideologia, a ogni riferimento culturale territoriale, religioso, razziale o di qualsivoglia altra natura, e ci rendiamo disponibili a concedere il nostro voto, e a invitare chi ci è vicino a concedere il proprio, al partito o movimento politico che si impegni pubblicamente e ufficialmente, tramite il proprio leader, segretario o portavoce, ad acquisire nel proprio programma elettorale e poi a realizzare i punti programmatici qui di seguito illustrati.


SEZIONE 1 – AFFIDO CONDIVISO
1)      Riconoscimento giuridico dello status di soggetto debole e di importanza nazionale per i minori di 18 anni e conseguente assunzione da parte dello Stato di misure atte a prevenire ogni privazione o abuso su di essi, assumendo e rispettando le varie convenzioni e dichiarazioni internazionali sulla salute del fanciullo ratificate dal nostro paese, e riconoscendo tale status come priorità nazionale; i bambini sono il futuro e in quanto tali vanno protetti e cresciuti sani da ogni punto di vista. È una necessità nazionale di altissima importanza.

2)      Riconoscimento del ruolo dei due genitori come prioritario, insostituibile e necessario, perseguendo penalmente ogni comportamento teso ad escludere uno dei genitori dalla cura del figlio e dal di lui diritto affettivo e di cura quotidiana, riconoscendo come necessaria la frequentazione paritaria ed effettiva dei due genitori. Inoltre, ogni sostituzione dei ruoli e delle possibilità di cura materiale dei figli da parte delle istituzioni deve avvenire solo per comprovati e gravi motivi che ne escludano la valenza di abuso su minorenne. In tutti gli altri casi lo Stato deve assumere ogni misura atta a sostenere, recuperare o rafforzare la capacità genitoriale o la possibilità del suo svolgimento, destinando ogni risorsa finanziaria non già alla sostituzione delle figure genitoriali ma al loro rafforzamento ed al miglioramento della vita familiare (ad esempio sussidi alla famiglia in difficoltà economica invece della collocazione dei bambini in case famiglia), reperendo le risorse da una riarticolazione degli stanziamenti destinati alle politiche familiari e delle pari opportunità, come delineato dalla seguente SEZIONE 2.

3)      Modifica dell’Articolo 30 della Costituzione (attualmente così formulato: “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”) in “è dovere e diritto dei genitori FREQUENTARE, mantenere, istruire ed educare i figli, IN MODO DIRETTO, EQUILIBRATO E CONTINUATIVO, anche se nati fuori del matrimonio ED ANCHE IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELLA FAMIGLIA. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti, PREDILIGENDO COMUNQUE STRUMENTI DI AIUTO E DI TUTELA DELLA GENITORIALITÀ NATURALE. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme PER AGEVOLARE la ricerca della paternità”.

4)      Modifica dell’articolo 31 della Costituzione, (attualmente così formulato: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”) in “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione E CURA della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità E LA PATERNITÀ, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

5)      Riconoscimento della necessità di risolvere le questioni relative ai minori in tempi immediati, tramite istituzione di corsie preferenziali nei Tribunali, procedure urgenti e brevissime, completamento dei procedimenti in tempi straordinari, a protezione della loro salute. I tempi attuali della giustizia sono gravemente dannosi per i bambini ed i conseguenti danni sono irrecuperabili.

6)      Equiparazione TOTALE delle due figure genitoriali, equamente necessarie e fondamentali per la salute del bambino. Ogni privazione o indebolimento della presenza di uno dei due genitori naturali è da considerarsi privazione grave su soggetto debole. Così come la scomparsa di un genitore è unanimemente riconosciuta come fonte di sofferenza, altrettanto lo è il suo allontanamento dal minore e la privazione del godimento della sua presenza.

7)      Riconoscimento della bigenitorialità effettiva e del completo bilanciamento delle due figure come emergenza nazionale e priorità per la salute dei cittadini, con conseguente adozione di ogni misura atta a proteggere tale principio.

8)      Modifica della Legge 54/2006 e del D.Lgs 154 28/12/2013, secondo le seguenti direttrici:
a)      eliminazione di ogni discrezionalità del giudice su tempi di frequentazione e modalità economiche ed ogni differenza tra i due genitori (prioritaria l’eliminazione della figura del genitore “collocatario”), in applicazione dei tempi paritari, con un massimo di asimmetria del 10% annuo di presenza con un genitore;
b)      eliminazione di ogni assegno perequativo, in favore del mantenimento diretto: ogni genitore provvede per il figlio mentre si trova con lui;
c)       istituzione di un conto comune per ogni figlio, per le spese straordinarie da concordare e per quelle irrinunciabili, quali emergenze sanitarie (stabilite per legge da apposita tabella nazionale) fatto salvo ogni altro obbligo di ulteriore provvidenza in caso non vi fosse adeguata disponibilità sul suddetto conto,  da rendicontare reciprocamente, con obbligo di versamento mensile da parte dei due genitori in proporzione al loro reddito ed in misura percentuale (3%) sul reddito stabilita per legge su scala nazionale. Tali importi non possono essere utilizzati per spese non presenti nella suddetta tabella (ogni abuso dovrà essere perseguito penalmente) e al compimento del diciottesimo anno le somme rimanenti saranno devolute al figlio ed il conto comune verrà cessato;
d)      automatismo, al compimento del diciottesimo anno di età, della cessazione di ogni vincolo economico e di qualsiasi provvedimento inerente, tra i genitori nei riguardi della gestione del figlio e conseguente adozione degli impegni reciproci tra genitori e prole direttamente tra i soggetti interessati, come stabilito dalla legge sul reciproco sostegno tra genitori e figli;
e)      scelta, in fase di separazione, tra le seguenti opzioni di gestione della casa comune:
– Se di proprietà:
i.      vendita e conseguente distribuzione del ricavato in proporzione alle quote di proprietà. Tale opzione prioritaria deve essere applicata anche nel caso di volontà di un solo genitore, e prevede sempre la prelazione sull’acquisto da parte dell’altro;
ii.      utilizzo da parte di uno dei due genitori con relativo contributo all’altro genitore in proporzione all’altrui quota di proprietà nella misura del valore di affitto sul mercato. Il genitore con la quota di proprietà più alta ha la facoltà prioritaria nel rimanere nella casa;
iii.      alternanza dei genitori nella casa comune (nei propri tempi di frequentazione) fino al diciottesimo anno, che diviene residenza solo del figlio ma resta in proprietà dei genitori nelle proporzioni originarie. In caso di disaccordo sulle tre opzioni proposte, si applica per legge la opzione i.
– Se in affitto:
iv.      cessazione della locazione;
v.      assunzione del contratto di affitto da parte di uno dei due genitori che provvederà in toto al relativo pagamento;
vi.      alternanza dei genitori (nei propri tempi di frequentazione) e la casa diviene residenza del figlio, con assunzione delle rate di affitto e delle spese al 50% tra i genitori. In nessun caso è previsto alcun contributo di affitto tra i genitori. In caso di disaccordo tra le opzioni, verrà applicata per legge l’opzione i.

9)      Considerando prioritaria per la sua salute psicofisica la frequentazione del figlio con entrambi i genitori naturali ed i due rami parentali, il figlio rimane residente ove si trovava prima della separazione dei genitori o in un raggio di 5 km (a meno di accordi tra le parti), e chi si allontana da tale luogo volontariamente ne assume i costi di trasferimento andata e ritorno per sé e per il figlio nei giorni di propria frequentazione. Lo Stato assume ogni misura atta a favorire e supportare la presenza di entrambi i genitori entro una distanza di 30 km dal figlio. Nel caso eventuali trasferimenti a distanze maggiori siano imposti per motivi di lavoro o personali, si avranno due scelte:
a.       se imposti dal datore di lavoro, lo Stato assume ogni forma di possibile incentivo all’avvicinamento (ad esempio priorità in graduatoria per dipendenti pubblici, misure di limitazione all’allontanamento nel caso di impresa non pubblica o agevolazioni per il riavvicinamento, cambio mansioni), oppure assume ogni possibile forma di supporto ai trasferimenti (sussidi per spostamenti e case popolari quando si trova fuori sede), reperendo le risorse da una riarticolazione degli stanziamenti destinati alle politiche familiari e delle pari opportunità, come delineato dalla seguente SEZIONE 2;
b.      se scelti dal genitori per comprovati motivi di oggettiva necessità, lo Stato assume le forme sopradette di sussidio. Se non comprovati, il genitore si assume ogni onere necessario ad essere presente nel luogo di origine nei tempi di frequentazione del figlio.

10)   Revisione della figura dell’assistente sociale e dei Servizi Sociali alla famiglia, dove il principio di prevenzione (tramite aiuto e sostegno anche economico) deve essere prioritario a quello di intervento sui disagi, considerando virtuose non già le Regioni con alte risoluzioni di situazioni sociali ma quelle con basse necessità di intervento post-evento. In tale luce, le case-famiglia o le comunità di accoglienza devono divenire l’ultima possibilità, residuale, da applicare dopo aver fatto ogni altro tentativo e devono avere carattere temporaneo (non più di 15 giorni per ogni provvedimento di allontanamento da uno o due genitori). L’accoglienza di un minorenne in tali strutture deve essere prima vagliata da apposita Commissione Nazionale composta da esperti psicologici, psichiatri, sanitari e giuridici, con procedure urgenti.

11)   Le disposizioni sopra esplicitate dovranno avere effetto retroattivo, ovvero ci dovrà essere la possibilità per gli interessati di chiedere la revisione di un precedente processo di separazione che si ritenga sia stato gestito e risolto de facto non in ottemperanza con i principi esposti e non in conformità con le convenzioni, i trattati e le dichiarazioni internazionali ratificate dall’Italia per la difesa e l’interesse dell’infanzia, stanti tutte le conseguenze riparatorie derivanti, la cui definizione viene delegata al giudice revisore.


SEZIONE 2 – QUALIFICA E REGOLAMENTAZIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E AFFINI

1)      Fissazione di qualifiche specializzate per l’apertura, la gestione e l’attività interna a entità territoriali cui venga affidata l’assistenza ai casi critici legati alla violenza domestica e similari, ovvero regolamentazione del settore dei centri anti-violenza, case-famiglia, case-rifugio e affini. L’apertura e gestione di una di queste strutture sarà possibile, per legge, solo se i promotori sono in possesso di qualifiche riconosciute quali lauree di secondo livello in psicologia, medicina, sociologia, criminologia, pedagogia (a seconda degli indirizzi delle strutture), integrate da comprovate esperienze professionali qualificanti nel settore di almeno cinque anni. L’impiego operativo in queste strutture dovrà essere affidato solo a operatori socio sanitari o socio assistenziali o comunque in possesso di una qualifica specifica riconosciuta dallo Stato.

2)      I soggetti giuridici cui potranno essere affidate attività di assistenza ai casi critici legati alla violenza domestica e affini, con le relative risorse, per legge non potranno configurarsi come associazioni, ma dovranno avere una forma giuridica d’impresa a scelta tra quelle disponibili nell’ordinamento italiano. Esse e gli accessi da esse gestiti dovranno venire registrati in un database unico afferente al Ministero dell’Interno atto a evitare la duplicazione nella registrazione degli accessi, e riceveranno fondi pubblici sulla base del numero di prestazioni effettuate e della qualità e risolutività degli interventi, pur mantenendo libertà di erogare servizi privati a pagamento. Nel caso di acquisizione di fondi di natura pubblica, esse saranno obbligate a presentare agli enti erogatori, sotto la vigilanza della Corte dei Conti, rendiconti annuali delle spese sostenute con relative evidenze. La qualità e trasparenza del servizio dovrà essere per tutte asseverata dall’ottenimento e mantenimento della Certificazione ISO 9001:2015.

3)       Tutte le entità di questo tipo, con speciale riguardo per le case-famiglia e le case-rifugio, dovranno essere per legge attrezzate paritariamente per l’accoglienza e assistenza di uomini e donne.

SEZIONE 3 – REVISIONE DEL CODICE PENALE DISINCENTIVANTE GLI ABUSI E LE FALSE ACCUSE

1)      Abolizione DDL S 2719, cosiddetto “sostegno agli orfani di crimini domestici”, e sua riformulazione in termini garantisti, ovvero –          prevedendo provvisionali finanziate dallo Stato, coperte dai beni mobili e immobili degli accusati solo quando dichiarati colpevoli dopo tutti i gradi di giudizio previsti dall’ordinamento; –          affidando risorse e ruoli primari alle sole strutture di assistenza pubbliche per l’accompagnamento e il sostegno dei minori in condizioni di disagio. L’affido di risorse e ruoli a soggetti territoriali in delega (case famiglia, case rifugio, eccetera) deve avvenire solo in caso di reale indisponibilità o inadeguatezza di strutture pubbliche, purché  tali soggetti siano rispettosi dei requisiti precedentemente descritti nella SEZIONE 2.

2)      Abolizione dell’art.612bis Codice Penale, ripenalizzazione dell’art.660 Codice Penale, aggravio di pena per l’art.612 Codice Penale, rimozione dei casi di atti persecutori dal Codice Antimafia, riformulazione di una legge ad hoc contro gli atti persecutori che preveda:
–          procedimenti preliminari di natura clinica per il riconoscimento dei profili caratterizzanti la fattispecie;
–          procedimenti di verifica e assistenza clinica, se del caso anche coatta, preliminari a procedimenti giudiziari;
–          presenza di evidenze oggettivanti il reato come condicio sine qua non per la procedibilità giudiziaria;
–          abolizione dell’istituto dell’ammonimento amministrativo del Questore e annullamento di tutti gli ammonimenti amministrativi irrogati ad oggi. Gli effetti dell’annullamento su ogni singolo caso potranno essere impugnati tramite ordinario procedimento amministrativo presso il TAR di competenza o con ricorso presso la Presidenza della Repubblica.

3)       Disincentivi alle false accuse:
–          obbligo di deposito cauzionale, sotto forma di imposta (con garanzia pubblica in caso di indigenza ex dichiarazione ISEE), alla presentazione di querela o denuncia penale per i reati di diffamazione, lesioni, molestie, minacce, violenza sessuale, stalking, violenza domestica, e per tutti gli altri reati denunciabili per querela archiviati in fase pre-dibattimentale almeno nel 30% dei casi, come da statistiche del Ministero della Giustizia;
–          in caso di accertamento di false accuse l’amministrazione giudiziaria trattiene la cauzione e condanna automaticamente il querelante/denunciante al massimo della pena prevista dall’art.368 Codice Penale (se la denuncia risulta comprovata, la cauzione viene restituita al querelante/denunciante in fase di dichiarazione dei redditi);
–          la cauzione viene raddoppiata se presentata contro il coniuge o convivente o persona legata da rapporto affettivo, in fasi precedenti o concomitanti a una separazione; in caso di accertamento di false accuse, l’amministrazione giudiziaria trattiene la cauzione, condanna automaticamente il querelante/denunciante al massimo della pena prevista dall’art.368 Codice Penale, con sospensione, in presenza di prole minorenne, della responsabilità genitoriale ma in permanenza della frequentazione, da attuarsi sotto il controllo dell’altro genitore e dei servizi sociali (se la denuncia risulta comprovata e vera la cauzione viene restituita al querelante/denunciante in fase di dichiarazione dei redditi).

4)      Assorbimento dell’art.574 CP (“Sottrazione di persone incapaci”) come aggravante (aumento di metà della pena) dell’art.605 Codice Penale (“Sequestro di persona”) quando si tratti di minori di 14 anni.

Fonte: http://www.papaseparatiliguria.it/genitore-separato-firma-patto-lequita-la-giustizia/

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