domenica 28 luglio 2019

Bibbiano: cade il muro di omertà


http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-be7054a0-43f2-4938-96e2-d5801b073228.html
VIDEO
In effetti c'era da aspettarselo, anche se non era scontato.

Dopo l'inizio delle indagini, i provvedimenti di urgenza per  alcuni imputati e imputate, ci sono le prime confessioni.

Si tratta di un salto di qualità, in quanto le accuse possono finalmente trovare conferma proprio dalle testimonianze degli accusati. Come ogni confessione.

Inizia a parlare l'assistente sociale CINZIA MAGNARELLI, che dice come funzionava il "sistema Bibbiano"

Non stupisce che RAI3 inserisca il servizio in coda al servizio giornalistico, ma tant'è...

Il peggior orrore, la parte più orripilante per chiunque lasci o lascerà i propri figli da soli con una psicologa/psichiatra/assistente o altro  lo si trova a partire dal minuto 13:30, dove si parla della confessione di CINZIA MAGNARELLI di fronte al GIP:

"FALSIFICAVO LE RELAZIONI PER CONVINCERE I TRIBUNALE DEI MINORI A TOGLIERE I FIGLI DALLE FAMIGLIE"

La Magnarelli, raccontando come funzionava il sistema, sarebbe stata agli "ordini" dell'altra donna, la AGHINOLFI, e avrebbe fatto come tutti, certificando l'inverosimile, certificando che  "case in ordine fossero fatiscenti e piene di muffa, i panni stesi ad asciugare erano vestiti buttati in giro , che i minori avesse comportamenti sessualizzati"

C'è poi la vicenda delle due sorelline, separate a soli a due anni dalla madre cinese che aveva dovuto tornare in Cina per la morte del marito. Le due bambine hanno vissuto separate e solo ora, con gli incontri PROTETTI sono state riavvicinate alla madre

E poi c'è il capitolo del denaro che doveva PER FORZA finire al centro studi HANSEL E GRETEL (quello dello "psicologo" Foti, per intenderci) e quando l'unione dei comuni di Val D'Enza non riusciva a PAGARE I CONSULENTI, venivano creati FALSI AFFIDI. Alla cuoca del centro furono assegnati due bambini in cambio dell'assunzione, ma doveva GIRARE I SOLDI RICEVUTI alle PSICOTERAPEUTE"  



http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-be7054a0-43f2-4938-96e2-d5801b073228-tg3.html#p=0

martedì 5 febbraio 2019

Il Femminismo ha creato una generazione di gattare

Fonte: https://www.coscienzamaschile.com/index.php/topic,1038.0.html





 Chi finanzierà la futura epidemia di gattare che il Femminismo ha creato?

Guardiamo in faccia la realtà: in Occidente il numero dei matrimoni è letteralmente crollato da quando il Femminismo (e la sua cultura suicida) si è abbattuto come un flagello sulla società moderna. Le donne non si sposano più perché in tantissimi casi non vale comunque la pena averci a che fare e in altri casi sono troppo impegnate a vivere lo stile di vita indipendente ed emancipato da bere tutto di un fiato. Non mettono al mondo nemmeno più figli, con serie ripercussioni future tra cui l’estinzione demografica della popolazione caucasica.

Negli anni e decenni a venire, e proprio in conseguenza del bassissimo numero di matrimoni e figli, si prevede una crescita esponenziale nel numero di donne single. Lo possiamo vedere sin d’ora. Un numero sempre più crescente di loro si aggira per le nostre città in compagnia di surrogati canini che hanno definitivamente preso il posto dei figli che non avranno mai. Quando saranno vecchie e fragili queste stesse donne, che già ora consumano molte più risorse statali di quelle che versano nelle casse pubbliche, avranno ancor più bisogno della generosità dello Stato poiché in tarda età non potranno contare sul sostegno di mariti o figli. Cani e gatti difatti non sono capaci di spingere le sedie a rotelle né di guidare l’auto per accompagnare le loro padrone dal medico.

Ad un certo punto per finanziare i servizi di cui necessitano esigeranno denaro che verrà prelevato direttamente dalle tasse sul duro lavoro degli uomini. Sei disposto a finanziarne i costi? La donna moderna non vuole figli ma solo inutili beni materiali e di consumo. Il problema altro non è che la conseguenza di 50 anni di politiche misandriche e di emancipazione femminile. Donne, carrieriste o meno, che iniziano solo ora ad intuire la portata dello sterile stile di vita che si sono scelte e che vogliono correre ai ripari prima che sia troppo tardi.

Le donne moderne non vogliono avere tra i piedi mocciosi e palle di lardo che potrebbero frapporsi tra loro, lo shopping, le cene al ristorante con le amiche e l’acquisizione di oggetti inutili e fini a se stessi. Sono brave a sfruttare non solo l’utilità di mariti e compagni ma anche quella dei propri figli. E vorrebbero averli ora che hanno bisogno di chi possa prendersi cura di loro in tarda età. Ma si ritrovano a dover affrontare le conseguenze delle loro scelte cui mai avevano pensato prima quando erano giovani e spensierate. “Come farò a prendermi cura di me stessa?” si domandano.

Già, come faranno? La mia risposta è: mi pare che il problema sia tutto vostro, mie care signore! Per ironia della sorte spesso le donne si lamentano di venir viste dagli uomini come oggetti sessuali quando loro stesse non ammettono di percepire gli uomini, inclusi i loro stessi figli, come manodopera da sfruttare!

Pare proprio che la La Legge di Briffault, che ci aiuta a capire perché le donne sono brave a sfruttare gli Uomini Beta, si estenda anche ai rapporti con i figli. Le donne li vogliono a patto che in futuro possano poi rendersi utili! Giusto per essere chiari, ecco cosa dice la Legge di Briffault, così come definita nella sua opera fondamentale, “Le Madri” (The Mothers):

    “La femmina, e non il maschio, determina tutte le condizioni della famiglia animale. Ove la femmina non trae alcun beneficio dall’associazione col maschio, tale associazione non avrà luogo” – (Robert Briffault).

L’unica nota positiva in tutto questo è che gli uomini sono capaci di badare a loro stessi e non sentono il peso del tempo che passa né temono di invecchiare da soli come fanno le donne che dovrebbero invece essere abbandonate a loro stesse così come hanno fatto loro abbandonando gli uomini quando questi erano nel fiore degli anni.

Difatti la domanda da porsi è soprattutto questa: perché devi regalare a una donna i migliori 50 anni della tua vita quando lei si rifiuta di darti i migliori 10 anni della sua? L’analisi dei costi-benefici è nettamente sbilanciata a favore delle donne. Dall’uomo ci si aspetta che debba investire per tutta la vita, e senza troppe discussioni, in un bene destinato a deprezzarsi molto rapidamente. La donna moderna però ha un costo estremamente elevato e per gli uomini il ritorno sull’investimento è pari a zero. E’ la somma espressione dello stile di vita predatorio femminile. E gli uomini dovrebbero saperlo che, dopo la data di scadenza, la maggior parte di esse non ha nulla da offrire se non il peso del loro passato sentimentale.

E dunque a chi verrà lasciata la patata bollente sotto forma dell’ennesimo onere sociale creato da donne statisticamente sterili? E a chi, se non ai maschi Beta che le donne quando erano giovani si sono rifiutate di sposare o anche solo di guardare in faccia?

Man mano che invecchiano queste stesse donne si rendono conto che il femminismo è stato per loro un pessimo affare. Ed è per questo che provano a far leva sulla contro-narrativa che incolpa gli uomini di preferire donne giovani e fertili piuttosto che donne che hanno già impattato col Muro o che sono addirittura andate ben oltre. Donne che quando erano giovani e fresche preferivano concedere le loro attenzioni e la loro sessualità agli alfa ignorando o abusando dei bravi ragazzi che però sarebbero tornati utili in seguito come ripiego. Hai mai notato come nei vari talk show televisivi si dà sempre più spazio al fenomeno delle celebrità femminili che si accompagnano ai loro toy boy di 15 o anche 20 anni più giovani? Ebbene, dietro a tutto questo interesse si cela proprio quella contro-narrativa femminista per spingere gli uomini a farsi carico di donne che potrebbero essere le loro madri e che di certo nessuno di essi si filerebbe se non fossero, appunto, delle celebrità.

E’ proprio ora che l’epidemia delle gattare inizia a diffondersi che gli uomini dovrebbero rifiutarsi di finanziare questa follia con i soldi faticosamente guadagnati. Personalmente sono per uno stile di vita minimalista e per acquistare solo ciò che mi serve e/o comunque sempre meno di quello che il Sistema ci esorta a comprare. Il Minimalismo serve anche a minare il sistema ginocentrico.

    “C’è solo una tipologia di uomini che non ha mai scioperato nella storia dell’umanità: gli uomini che hanno portato il mondo sulle loro spalle, che lo hanno tenuto in vita, che come unica forma di pagamento hanno patito torture. Ebbene, è arrivato il loro turno. Lasciamo che il mondo scopra chi sono, che cosa fanno e cosa succede quando rifiutano di funzionare. Questo è lo sciopero degli uomini intelligenti”.
(Ayn Rand, La Rivolta di Atlante)

Gli uomini che rifiutano di aiutare e supportare quelle stesse donne che li hanno scartati e rigettati è la vendetta finale per il Femminismo. Lasciamo che queste donne si prendano cura da sole di loro stesse in tarda età.

V. anche: https://mgtowitalia.wordpress.com/2019/02/03/lepidemia-di-gattare/

Pas, la sindrome che ha portato oltre 200 suicidi di papà separati




Cosa è la Pas. È una vera patologia, ma non se ne tiene di conto. Viene chiamata così la sindrome di alienazione parentale, una vera patologia, ancora molto lontana dall’essere ricompresa e riconosciuta tra le malattie ufficiali, seppur comporta conseguenze anche invalidanti. Eppure i dati parlano chiaro, e come sempre dimostrano l’esistenza di un vero problema, ma nessuno ne parla a sufficienza. Sono oltre 200 i suicidi all’anno commessi da papà separati. Addolorati, esasperati, soli ed abbandonati anche dal mondo della giustizia.

Si parla tanto di tutele delle donne, di femminicidio dipingendo come “mostro” l’uomo che sopraffà, sia fisicamente che psicologicamente, la compagna di vita, ma si dimentica che neppure l’uomo è immune da violenza, che può provenire anche da parte femminile, ovviamente di diversa natura. Ciò che dimostrano i dati é un fatto sostanziale: solo nel 2016 sono stati 110 gli omicidi di donne ad opera del marito, convivente o dell’ex, ma è anche vero che altrettanti sono stati i suicidi dei padri allontanati dai loro figli per mano delle ex mogli. Ed è un crimine di cui poco o mai si parla. Non interessa, forse, come può stare interiormente un genitore a cui si proibisce ( con mille mezzi e modalità illecite, subliminali, o non consone ad un genitore) di poter vedere e vivere il proprio rapporto con i figli, seppur separato. È ciò che si ripete quotidianamente, quello dell’alienazione del papà agli occhi dei bambini: la madre, alla quale i minori vengono quasi sempre affidati, per desiderio di vendetta o rivincita personale- affettiva inizia un’opera costante di denigrazione e di demolizione della figura paterna, fino a determinare un vero e proprio odio e rifiuto del bambino di vedere il genitore. E chi di noi vorrebbe frequentare simili figure così mal rappresentate? Nessuno. Sono atteggiamenti molto vergognosi e delittuosi questi commessi verso il padre dei propri figli, quando ovviamente non sussistono motivi seri al riguardo per i quali si rende obbligatoria la tutela, ed a causa di ciò qualcuna ha perso pure l’affidamento perché ritenuta affidataria nociva. Ma è raro. Molto raro che accada. I più sono casi che restano isolati e non compresi, perché se c’è comprensione c’è solo per la parte femminile, e così viene a mancare la possibilità di un rapporto comunque felice e vivo, ed i padri cadono in grave depressione.

Un padre che si sfoga non viene mai ascoltato, anzi, viene detto loro, spesso, di non intervenire per il tentativo di ribaltare la situazione,o di forzare la mano nel pretendere i diritti di frequentazione, perché danneggerebbe ulteriormente proprio gli stessi figli. E spesso sono proprio loro, infatti, a chiedere di non farsi più vivi, cercando anch’essi angoli di pace.

Sono bambini sofferenti, vivono tra due fuochi, in cui uno spara addosso all’altro, senza soluzione di continuità. Ed allora ecco che un padre, per il bene loro, per non metterli in difficoltà, si accontenta di vederli di nascosto magari uscire da scuola, telefonargli anche se dall’altro capo del filo immaginario essi premono il tasto off, regalargli qualcosa che possa ricordare la sua presenza, oppure si vedono costretti a cedere a esborsi di denaro, ricatto all’ordine del giorno, e molto altro. Molto altro ancora.

Frustrante e doloroso, tutto questo. Ed alienante al punto di non farcela più. Ho conosciuto qualcuno di questi padri, dove nel loro cuore c’è solo amore e voglia di condividerlo con i figli che hanno generato. Se non c’è più possibilità di unione famigliare, tanto da perdere altre strade proprio nel rispetto di una serenità per tutti, perché far diventare i figli arma ricattuale o sfogo dei nostri sentimenti più accidiosi ? Non si pensa di far male prima di tutto a loro? Di creare adulti di domani con mille problematiche avendoli privati ingiustamente di affetti importanti e diritti inalienabili ? Perché è un diritto quello di avere madre e padre. L’associazione «Nessuno tocchi papà» con l’avvocato Walter Buscema, ha realizzato di recente un dibattito che ha posto in luce proprio questa grave situazione, di 200 papà che ogni anno si suicidano perché allontanati dai figli. Sono mille i suicidi in tutta Europa. Il suicidio di un papà è la risposta a una violenza subita dalla donna? No, assolutamente no. Qui non c’è una gara a punti, c’è in ballo molto più. Ma bisogna sollevare il velo, tutti quanti, e iniziare a parlarne. Perché si parla tanto di femminicidio e non di patricidio? Perché non è forse violenza questa? Quello dei suicidi dei padri separati è un dramma molto sottovalutato, anche dai media. I giudici europei hanno più volte bacchettato l’Italia perché non garantisce il rispetto dei diritti di visita dei minori ai padri separati. Il problema principale in Italia, è proprio la mancanza di norme che tutelino i diritti di visita, di educazione e di un normale rapporto dei genitori separati con i figli minori. L’unico rimedio concreto che rimane da attuare è quello di una denuncia per inottemperanza di ordine del giudice (art. 388 c.p.), ma nella realtà, queste denunce quasi mai portano ad una soluzione concreta, e davvero rischiano di peggiorare ulteriormente la situazione ed i rapporti. “Qualcuno la chiama Pas, dall’acronimo di “sindrome di alienazione parentale”, che di fatto già rappresenta una patologia clinicamente accertabile, con effettiva misurazione di effetti collaterali ed immunitari di chi subisce questa situazione, tanto da poter produrre i risultati in sede opportuna” afferma la D.ssa Sabrina Ulivi, del centro Clinico di Pistoia, psicoterapeuta ed esperta in Psiconeuroimmunomodulazione,.

In sede legale i danni misurati hanno un peso ed il mondo della giustizia dovrebbe occuparsi anche di questo, non solo delle vittime di violenza per mano maschile, ma anche di quello maschile, parentale, per mano femminile. Perché non è assolutamente vero che da una parte c’è chi non sbaglia mai, e dall’altra c’è chi sbaglia sempre. Entrambi i coniugi possono commettere errori, talvolta davvero gravi come questo. Perché privare i figli della vicinanza e l’affetto dei genitori è cosa gravissima, un reato vero e proprio, prima di ogni altra cosa, verso i propri figli.


Fonte: http://www.affaritaliani.it/cronache/pas-alienazione-parentale-551413.html?fbclid=IwAR2SFqmgo8WvJVqss1HQk9yG6J96Fl8TWNO9VNtjMkFD_Q638FO6aP3ZEDw

mercoledì 5 dicembre 2018

Regole di Wall STreet nell'era #Metoo: evitate le donne

Wall Street Rule for the #MeToo Era: Avoid Women at All Cost

Updated on


 Fonte: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-03/a-wall-street-rule-for-the-metoo-era-avoid-women-at-all-cost

Wall Street Takes #MeToo Pointers From VP Mike Pence

Wall Street's #MeToo rules


Wall Street Takes #MeToo Pointers From VP Mike Pence


No more dinners with female colleagues. Don’t sit next to them on flights. Book hotel rooms on different floors. Avoid one-on-one meetings.
In fact, as a wealth adviser put it, just hiring a woman these days is “an unknown risk.” What if she took something he said the wrong way?
Across Wall Street, men are adopting controversial strategies for the #MeToo era and, in the process, making life even harder for women.
Call it the Pence Effect, after U.S. Vice President Mike Pence, who has said he avoids dining alone with any woman other than his wife. In finance, the overarching impact can be, in essence, gender segregation.
Interviews with more than 30 senior executives suggest many are spooked by #MeToo and struggling to cope. “It’s creating a sense of walking on eggshells,” said David Bahnsen, a former managing director at Morgan Stanley who’s now an independent adviser overseeing more than $1.5 billion.
This is hardly a single-industry phenomenon, as men across the country check their behavior at work, to protect themselves in the face of what they consider unreasonable political correctness -- or to simply do the right thing. The upshot is forceful on Wall Street, where women are scarce in the upper ranks. The industry has also long nurtured a culture that keeps harassment complaints out of the courts and public eye, and has so far avoided a mega-scandal like the one that has engulfed Harvey Weinstein.

‘Real Loss’

Now, more than a year into the #MeToo movement -- with its devastating revelations of harassment and abuse in Hollywood, Silicon Valley and beyond -- Wall Street risks becoming more of a boy’s club, rather than less of one.
“Women are grasping for ideas on how to deal with it, because it is affecting our careers,” said Karen Elinski, president of the Financial Women’s Association and a senior vice president at Wells Fargo & Co. “It’s a real loss.”
There’s a danger, too, for companies that fail to squash the isolating backlash and don’t take steps to have top managers be open about the issue and make it safe for everyone to discuss it, said Stephen Zweig, an employment attorney with FordHarrison.
“If men avoid working or traveling with women alone, or stop mentoring women for fear of being accused of sexual harassment,” he said, “those men are going to back out of a sexual harassment complaint and right into a sex discrimination complaint.”

Channeling Pence

While the new personal codes for dealing with #MeToo have only just begun to ripple, the shift is already palpable, according to the people interviewed, who declined to be named. They work for hedge funds, law firms, banks, private equity firms and investment-management firms.
For obvious reasons, few will talk openly about the issue. Privately, though, many of the men interviewed acknowledged they’re channeling Pence, saying how uneasy they are about being alone with female colleagues, particularly youthful or attractive ones, fearful of the rumor mill or of, as one put it, the potential liability.
A manager in infrastructure investing said he won’t meet with female employees in rooms without windows anymore; he also keeps his distance in elevators. A late-40-something in private equity said he has a new rule, established on the advice of his wife, an attorney: no business dinner with a woman 35 or younger.
The changes can be subtle but insidious, with a woman, say, excluded from casual after-work drinks, leaving male colleagues to bond, or having what should be a private meeting with a boss with the door left wide open.

‘Not That Hard’

On Wall Street as elsewhere, reactions to #MeToo can smack of paranoia, particularly given the industry’s history of protecting its biggest revenue generators.
“Some men have voiced concerns to me that a false accusation is what they fear,” said Zweig, the lawyer. “These men fear what they cannot control.”
There are as many or more men who are responding in quite different ways. One, an investment adviser who manages about 100 employees, said he briefly reconsidered having one-on-one meetings with junior women. He thought about leaving his office door open, or inviting a third person into the room.
Finally, he landed on the solution: “Just try not to be an asshole.”
That’s pretty much the bottom line, said Ron Biscardi, chief executive officer of Context Capital Partners. “It’s really not that hard.”

In January, as #MeToo was gathering momentum, Biscardi did away with the late-night, open-bar gathering he’d hosted for years in his penthouse suite during Context Capital’s annual conference at the Fontainebleau Miami Beach. “Given the fact that women are in the minority at our events, we want to make sure that the environment is always welcoming and comfortable. We felt that eliminating the after-party was necessary to remain consistent with that goal.”

In this charged environment, the question is how the response to #MeToo might actually end up hurting women’s progress. Given the male dominance in Wall Street’s top jobs, one of the most pressing consequences for women is the loss of male mentors who can help them climb the ladder.


“There aren’t enough women in senior positions to bring along the next generation all by themselves,” said Lisa Kaufman, chief executive officer of LaSalle Securities. “Advancement typically requires that someone at a senior level knows your work, gives you opportunities and is willing to champion you within the firm. It’s hard for a relationship like that to develop if the senior person is unwilling to spend one-on-one time with a more junior person.”
Men have to step up, she said, and “not let fear be a barrier.”
— With assistance by Max Abelson, and Sonali Basak
(Adds detail on industry history in 15th paragraph.)

martedì 4 settembre 2018

Affido condiviso: cosa prevede il DDL Pillon

FONTE: http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2018/09/04/affido-condiviso-cosa-prevede-il-ddl-pillon

Affido condiviso: cosa prevede il DDL Pillon

    Il disegno di legge Pillon (atto Senato n. 735), che riprende il cognome del senatore leghista proponente, e che reca “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”, nei prossimi giorni principierà il proprio iter parlamentare, preannunciando di attestarsi quale prima ed epocale riforma, nella delicatissima area del diritto di famiglia, dell’attuale legislatura. Presentato il I agosto scorso, ha destato il concreto interesse, riscontrando consenso e apprezzamenti diffusi, delle più cliccate testate telematiche.

    Al di là di ogni ragionevole, o meno, previsione di giudizio, sia sociale che istituzionale, appare indubbio che la tematica in questione coinvolga un sempre più elevato numero di famiglie italiane. Nell’intenzione dei senatori che hanno sottoscritto il disegno di legge, consci delle criticità palesate dall’applicazione fattuale della Legge 8 febbraio 2006, n. 54 (“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”), la riforma rappresenta l’adempimento di un impegno assunto con il noto contratto di governo. Quest’ultimo, nell’ambito del diritto di famiglia, ha previsto taluni ritocchi normativi volti ad indirizzare la materia in commento verso una progressiva degiurisdizionalizzazione:
    riassegnando centralità a famiglia e genitori,
    restituendo ai genitori il diritto di decidere sul futuro dei loro figli,
    lasciando al giudice il ruolo residuale su un duplice fronte:
    decidere nel caso di mancato accordo,
    verificare la non contrarietà all’interesse del minore delle decisioni assunte dai genitori.
    La relazione che accompagna lo schema di legge indica, riassumendoli, i criteri già segnati dal contratto di governo:
    mediazione civile obbligatoria per le questioni ove siano coinvolti i figli minori di età,
    equilibrio tra ambedue le figure genitoriali,
    tempi paritari,
    mantenimento in forma diretta ed in assenza di automatismi,
    contrasto al fenomeno della cd. alienazione genitoriale.

    Punti principali

    Più in dettaglio, tra i punti posti in rilievo da Pillon e cofirmatari a sostegno della proposta novella, si segnalano:

    Adr

    Il previsto congegno di ADR (Alternative dispute resolution) intende intende prevenire, la lite giudiziaria, in considerazione delle conseguenze che la stessa comporta per una famiglia sul piano relazionale ed economico. L’incessante rimando che affiora nella proposta in commento, alle procedure di ADR (conciliazione, mediazione, coordinazione genitoriale) ha il dichiarato fine di restituire la responsabilità decisionale ai genitori, sostenendoli e supportandoli nei momenti ove, a causa della difficoltà di dialogo, non siano autonomamente in grado di mantenere percorribile la via maestra della comunicazione non ostile, nel superiore interesse del minore.

    Co-parenting

    Per quanto concerne più propriamente l’aspetto dell’affido condiviso, Pillon e company hanno evidenziato che la Legge 8 febbraio 2006, n. 54, non sta garantendo appieno la cogenitorialità (co-parenting) delle coppie separate, e più in particolare viene riportato che in Italia:
    • l’affido a tempi paritetici sia stimato intorno all’1-2 per cento
    • l’affido materialmente condiviso (valutando tale una situazione ove il minore trascorre almeno il 30 per cento del tempo presso il genitore meno coinvolto) concerne il 3-4 per cento dei minori
    • l’affido materialmente esclusivo riguarda oltre il 90 per cento dei minori

    Adeguamento alla Risoluzione UE 2079/2015

    La relazione richiama la Risoluzione n. 2079 del 2015, del Consiglio d’Europa, la quale esorta gli Stati membri ad adottare legislazioni che assicurino l’effettiva uguaglianza tra padre e madre nei confronti dei propri figli, per garantire ad ogni genitore il diritto di essere informato e di partecipare alle decisioni rilevanti per la vita e lo sviluppo della prole, nel miglior interesse di questa, suggerendo, oltre al resto, di introdurre nella legislazione interna il principio della doppia residenza, ovvero del doppio domicilio, dei figli in ipotesi di separazione, limitando le eccezioni ai casi di abuso ovvero di negligenza verso un minore, oppure di violenza domestica. Lo stesso atto europeo consiglia di adottare le misure necessarie per incoraggiare la mediazione all’interno delle procedure giudiziarie in materia famigliare relativamente ai minori, istituendo un colloquio informativo obbligatorio fissato dal giudice. Infine, la Risoluzione chiede ai Paesi membri di incoraggiare l’elaborazione di piani parentali che permettano ai genitori di definire, in prima persona, i basilari aspetti dell’esistenza del loro figlio.

    Mantenimento diretto

    Nella relazione accompagnatoria si esplicitano le ragioni secondo le quali il principio del mantenimento diretto, seppur astrattamente previsto dalla disciplina quale modalità di default per provvedere alla prole, dovrebbe assurgere a “regola”. Si evidenzia che il medesimo concetto contribuisce, in capo al minore, a una percezione di maggior benessere economico: non dovendo più il genitore veder mediato il proprio contributo dall’ex partner, verso cui, a torto o anche a ragione, non nutre più fiducia. I proponenti osservano, al contrario, che in Italia si è rimasti fermi all’antiquata idea dell’assegno, priva di valenze relazionali, a carico di uno dei genitori. Ed ancora, la disciplina già vigente manifesta preferenza nei confronti del mantenimento diretto della prole a carico dei genitori, individuando l’assegno perequativo unicamente quale espediente residuale. Nondimeno, nell’applicazione pratica, ciò che doveva avere un ruolo residuale si è evoluto in ordinario, registrandosi, per l’effetto, una considerevole casistica ove nei relativi provvedimenti di separazione, divorzio, o anche di mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, non si prevede un assegno mensile a carico dell’uno ovvero dell’altro genitore. Ciò posto, per i proponenti appare maturo il tempo per una novella normativa, al fine di indicare la preferenza dell’ordinamento per la forma diretta di mantenimento, ed anche in considerazione della circostanza che, trascorrendo il minore tempi sostanzialmente equivalenti con ognuno dei genitori, è più agevole, per questi ultimi, provvedere senza deviazioni alle esigenze della prole. Infine, viene proposto di attuare il principio che entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento in forma diretta, individuando i costi standard nonché i capitoli di spesa.

    Assegnazione della casa familiare

    Cancellata la figura del genitore collocatario, ne discende che il minore potrà avere due case: in ipotesi di separazione, il conflitto tra i genitori è in genere determinato dall’interesse economico all’assegnazione dell’abitazione familiare. In riferimento alla fattispecie statisticamente più frequente di casa familiare co-intestata alla coppia, la proposta di modifica richiama la disciplina afferente alle norme sulla comunione (articoli 1100 e seguenti del codice civile), che prevede il diritto a un corrispettivo da parte del comproprietario che utilizza la res in via esclusiva, nelle more della divisione. Viceversa, nell’ipotesi di proprietà esclusiva in capo a uno dei due genitori, ovvero a terzi, si richiama l’applicazione delle vigenti norme in materia di proprietà, comodato d’uso, diritto di usufrutto o di abitazione, locazione.

    Piano genitoriale

    L’istituto su cui Pillon e colleghi puntano, come strumento per coadiuvare i genitori ad evitare contrasti strumentali e, per l’effetto, a convogliare le energie sulperseguimento del maggior interesse della prole, è quello del piano genitoriale, e sul quale l’ex coppia sarà chiamata a confrontarsi per identificare le concrete esigenze dei figli minori e fornire il loro contributo pedagogico e progettuale che presti attenzione a tempi e attività della prole, oltre i relativi capitoli di spesa.

    Ascendenti

    Nelle intenzioni del progetto di legge anche i nonni potranno intervenire ed esprimersi attraverso interventi ad adiuvandum dal tenore eminentemente propositivo, nel quadro di tutela del diritto dei minori a intrattenere rapporti significativi con i propri ascendenti. Più in dettaglio, gli ascendenti sono nominati sia nell’articolo 11 (“Modifica dell’articolo 337 ter del codice civile”) che 17 (“Modifica all’articolo 342 bis del codice civile”) dello schema di legge.

    Alienazione genitoriale

    L’impianto dello schema normativo si pone in aperto contrasto col fenomeno del rifiuto manifestato dal minore in ordine a qualsiasi forma di relazione con uno dei genitori, in favore di un maggiore, corretto, nonché armonico, sviluppo psichico e fisico del minore.

    Articolato normativo del progetto

    Lo schema di legge, strutturato in 24 articoli, attraversa la materia dell’affido condiviso nella globalità delle sfaccettature, senza tralasciare quelle umane e sociali, attraversa e novella finanche l’istituto della separazione personale dei coniugi. Il linguaggio appare alquanto lineare e sintetico, scandendo in modo analitico e con pregevole chiarezza i propositi della riforma.

    Articolo 1

    Viene istituita nonché regolamentata la professione del mediatore familiare, al contempo elencandone i requisiti:
    • titoli di studio
    • specializzazioni
    • percorsi di formazione
    Si demanda alle regioni il compito di istituire e aggiornare, con cadenza annuale, gli elenchi di iscrizione per i mediatori.

    Articolo 2

    Viene sancito l’obbligo di riservatezza per segreto professionale, mediante il divieto di esibire, nei procedimenti giurisdizionali, atti e documenti del procedimento di mediazione, eccetto l’accordo firmato dal mediatore, dalle parti, oltre che dai rispettivi legali.

    Articolo 3

    Definisce e regolamenta il procedimento della mediazione familiare, fissando la durata massima a sei mesi, prevedendone l’accesso volontario delle parti che, in qualsiasi mo- mento, possono interromperne la partecipazione. L’esperimento della mediazione familiare assurge a condizione di procedibilità nell’ipotesi in cui nella controversia siano coinvolti direttamente, o anche solo indirettamente, soggetti minori di età. Il comma VIII prevede l’omologazione del tribunale competente per territorio, al fine dell’esecutività dell’accordo raggiunto, quale esito del procedimento di mediazione familiare. Il tribunale deve decidere, nel termine di giorni quindici giorni dalla formulazione dell’istanza, in camera di consiglio.

    Articolo 4

    Le spese e i compensi per il mediatore sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare nel termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della legge.

    Articolo 5

    Definisce la coordinazione genitoriale come “processo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del minore, svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione della situazione conflittuale, l’informazione circa i rischi del conflitto per le relazioni tra genitori e figli, la gestione del caso e degli operatori coinvolti, la gestione del conflitto ricercando l’accordo tra i genitori o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e assumendo, previo consenso dei genitori, le funzioni decisionali”. Il comma II istituisce la figura del coordinatore genitoriale, ovvero un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all’albo di una delle professioni regolamentate di ambito sanitario, sociale, ovvero giuridica:
    • psichiatra
    • neuropsichiatra
    • psicoterapeuta
    • psicologo
    • assistente sociale
    • avvocato
    • mediatore familiare
    Operando in veste di terzo imparziale, si vede assegnato il compito di gestire in via stragiudiziale le liti eventualmente insorte tra i genitori della prole minorenne, in merito all’esecuzione del piano genitoriale. Il giudice, dietro istanza dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale, dispone la nomina qualora ritenuto necessario nell’interesse del minore.

    Articolo 6

    Novella l’articolo 178 del codice di rito civile (“Controllo del collegio sulle ordinanze”), aggiungendo un ulteriore comma, al fine di stabilire che l’ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli risulti impugnabile dalle parti, mediante reclamo immediato al collegio.

    Articolo 7

    Novella l’articolo 706 del codice di rito civile (“Forma della domanda”), statuendo che le coppie con figli devono procedere alla mediazione obbligatoria per aiutare le parti a trovare un accordo nell’interesse dei minori. Il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, firmata dai coniugi medesimi, ove si dà atto del tentativo di mediazione, nonché del relativo risultato.

    Articolo 8

    Novella l’articolo 708 del codice di procedura civile (“Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente”), prescrivendo che all’udienza di comparizione il presidente, in ipotesi di vana conciliazione, informa le parti in merito alla possibilità di avvalersi della mediazione familiare (si ribadisce, obbligatoria in presenza di figli minori). Il presidente deve anche valutare i rispettivi piani genitoriali assumendo con ordinanza i provvedimenti opportuni nell’interesse sia dei figli che dei coniugi, conformemente al disposto di cui all’articolo 337 ter e seguenti del codice civile.

    Articolo 9

    Rimpiazza l’attuale formulazione dell’articolo 709 ter del codice di rito civile (“Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni”), rendendo maggiormente incisivo il ricorso, sul presupposto che la mera ammonizione “si è rivelata un’arma spuntata e incapace di frenare gli atteggiamenti più spregiudicati dei genitori”.

    Articolo 10

    Sostituendo la vigente formulazione dell’articolo 711 del codice di rito civile (“Separazione consensuale”), statuisce che in ipotesi di separazione consensuale i genitori di figli minori, a pena di nullità, devono indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato, secondo quanto previsto dall’articolo 706, comma VI del medesimo codice, nonché dall’articolo 337 ter del codice civile. Qualora sia riscontrato che i coniugi non vi abbiano adempiuto, il presidente deve esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione. Se ha buon esito, si procede secondo le previsioni di cui all’articolo 708, comma II, al contrario, in caso negativo, il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione oltre che delle condizioni afferenti ai coniugi medesimi e la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese. Viene inoltre precisato che i coniugi i quali abbiano depositato ricorso congiunto per la separazione consensuale, risultano esentati dalla mediazione obbligatoria.

    Articolo 11

    Concerne i provvedimenti sui figli. In particolare, evidenziando la sostituzione del vigente articolo 337 ter del codice civile (“Provvedimenti riguardo ai figli”), la novella statuisce il diritto del minore al mantenimento di un rapporto “equilibrato e continuativo” con ambedue i genitori:
    • ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale
    • trascorrere con ciascuno tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salve le ipotesi di impossibilità materiale
    Si garantiscono:
    • tempi paritari se anche uno solo dei genitori ne faccia richiesta
    • la permanenza minima di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso ciascuno, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio ed in casi tassativamente individuati
    • diritto a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale
    Il giudice, nell’affidare in via condivisa i figli minori, deve stabilire il doppio domicilio del minore ai fini delle comunicazioni:
    • scolastiche
    • amministrative
    • relative alla salute
    Nel piano genitoriale devono essere anche indicate misure e modalità attraverso le quali ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, anche attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, conformemente alle esigenze indicate nel piano genitoriale, e tenendo in considerazione:
    • le esigenze del minore
    • il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori
    • i tempi di permanenza presso ciascun genitore
    • le risorse economiche di entrambi i genitori
    • la valenza economica delle incombenze domestiche e di cura assunte da ogni genitore
    In assenza di accordo, il giudice, udite le parti, stabilisce il piano genitoriale:
    • specificando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore
    • fissando la misura e il modo con cui ciascuno dovrà contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli individuato su base locale alla luce del costo medio della vita come calcolato dall’ISTAT
    • individuando le spese ordinarie e le spese straordinarie
    • attribuendo a ciascun genitore specifici capitoli di spesa, dando applicazione al protocollo nazionale sulle spese straordinarie
    Si sancisce, infine, che ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice possa disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, perfino se intestati a soggetti diversi.

    Articolo 12

    Rimpiazza l’articolo 337 quater del codice civile (“Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso”), statuendo che il giudice, nelle ipotesi di cui all’articolo 337-ter, comma II, possa disporre l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori se ritenga che l’affidamento all’altro risulti contrario all’interesse del minore, garantendo in ogni caso il diritto del minore alla bigenitorialità. Il genitore al quale risultano affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice:
    • vanta l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi
    • deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice, favorendo e garantendo in ogni modo la frequentazione dei figli minori con l’altro genitore, a meno che ciò non sia stato espressamente vietato dal giudice con provvedimento motivato
    Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da ambedue i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati:
    ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione,
    può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
    Sono previsti casi di temporanea impossibilità ad affidare il minore di età ai propri genitori e, in tali ipotesi, il giudice deve stabilire ogni misura idonea al recupero della capacità genitoriale.

    Articolo 13

    Sostituisce l’articolo 337 quinquies del codice civile, modificando le norme sull’affidamento dei figli e le fattispecie di conflittualità genitoriale, inserendo la previsione del secondo tentativo di mediazione, nonché il coordinatore genitoriale, quali tentativi finali per restituire ai genitori la capacità di decisione autonoma, prima della definitiva decisione del giudice. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti:
    • l’affidamento dei figli
    • i piani genitoriali
    • i tempi di frequentazione con la prole
    • l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale
    • misura e modalità del contributo

    Articolo 14

    Rimpiazza l’articolo 337 sexies, disciplina la residenza del minore, prescrivendo che il giudice possa stabilire, nell’interesse dei figli minori, che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in ipotesi di dissidio quale dei due genitori potrà seguitare a risiedervi. Non può continuare a risedere nella casa familiare il genitore:
    • non proprietario
    • non titolare di specifico diritto
    • colui che non abita ovvero cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
    • colui che conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio

    Articolo 15

    Sostituisce l’articolo 337 septies, riguardante le disposizioni in favore dei figli maggiorenni, chiarendo che il giudice possa disporre in favore di questi, non indipendenti economicamente, dietro loro istanza, il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori, e da versarsi direttamente all’avente diritto.

    Articolo 16

    Subentra all’attuale articolo 337 octies del codice civile (“Poteri del giudice e ascolto del minore”), statuendo che il giudice disponga l’audizione del figlio minore ultradodicenne, e pure di età inferiore ove capace di discernimento. L’ascolto del minore deve essere in ogni caso svolto in presenza del giudice, nonché di un esperto dal medesimo designato, e deve essere videoregistrato. Le parti, che possono assistere in locale separato e collegato per mezzo di video, possono avanzare domande per il tramite del giudice, col divieto di domande:
    • dirette a ottenere risposte relativamente al desiderio del minore di stare con uno dei genitori
    • potenzialmente in grado di suscitare preferenze o conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori

    Articolo 17

    Novella l’articolo 342 bis del codice civile (“Ordini di protezione contro gli abusi familiari”), inserendo un comma per prevedere da parte del giudice, e dietro domanda formulata dalla parte, l’adozione, con decreto, di provvedimenti nell’esclusivo interesse del minore, anche quando il figlio manifesti comunque rifiuto, alienazione ovvero estraniazione con riguardo ad uno di essi.

    Articolo 18

    Introduce il nuovo articolo 342 quater nel codice civile, col quale si attribuisce al giudice il potere di ordinare al genitore, che abbia tenuto la condotta pregiudizievole per il minore, la relativa cessazione. Il giudice può disporre, con provvedimento d’urgenza, la limitazione o la sospensione della responsabilità genitoriale. Il giudice può, in ogni caso, disporre:
    • l’inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore
    • il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura, di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore
    • l’indicazione del responsabile dell’attuazione di tale programma

    Articolo 19

    Statuisce l’abrogazione del comma II dell’articolo 151 del codice civile, in tema di separazione giudiziale, che attualmente prevede che il giudice, pronunziando la separazione, dichiari, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione della sua condotta contrastante ai doveri che scaturiscono dal matrimonio.

    Articolo 20

    Novella l’articolo 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, per stabilire che le parti e i rispettivi legali devono, in ogni caso, applicare le disposizioni di cui agli articoli 337 ter e seguenti del codice civile.

    Articolo 21

    Rappresenta un effetto del principio del mantenimento diretto della prole, pertanto abroga l’articolo 570 bis del codice penale (recante “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, ed inserito dall’art. 2 del D. Lgs. 01 marzo 2018, n. 21 concernente “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”).

    Articolo 22

    Prevede l’applicazione dei principi previsti per la separazione anche alla legge sul divorzio.

    Articolo 23

    Statuisce che le norme della legge (se e nella versione eventualmente approvata), si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data dell’entrata in vigore della medesima.

    Articolo 24

    Contiene la tradizionale clausola di invarianza finanziari

    giovedì 30 agosto 2018

    Asia Argento e la nuova teocrazia femminista



    Non ci importa molto della coerenza. Lo scandalo che ha travolto Asia Argento non è tanto legato al suo “predicar bene e razzolar male”. Che se fosse sincero ci farebbe soffrire, ma non ci scandalizzerebbe, perché chi pur indicando il bene e sapendo qual è non è mai caduto nell’errore? Ma non è questo il caso, appunto.
    Per capire chi fosse la Argento non avevamo nemmeno bisogno di questa ultima rivelazione del New York Times, il tempio del mondo liberal che ha colpito una delle sue icone migliori (un regolamento di conti?), da cui emerge che l’attrice nel 2013 avrebbe comprato con 380 mila dollari il silenzio di Jimmy Bennet (attore e cantante oggi 22enne), per una "relazione" con lei quando lui aveva 17 anni. Non ne avevamo bisogno perché anche quando l’anno scorso è diventata la paladina del movimento #MeToo, accusando di molestie Harvey Weisten dopo aver ceduto vent'anni prima alla sue richieste per assicurarsi la carriera, oltre che debole nella denuncia (Argento aveva volontariamente preferito la carriera alla sua dignità, accompagnandosi con Weinstein anche dopo il loro primo incontro) ci sembrava molto faziosa nelle intenzioni. Come pensare infatti che la lotta dell'attrice fosse per la dignità della donna e contro gli abusi, quando lei stessa è stata per anni l'incarnazione del pansessualismo e del libertinismo, arrivando persino ad accettare di girare scene in cui, in veste di spogliarellista, si comportava come un animale arrivando ad avere effusioni sessuali con un cane?
    È chiaro, come è stato denunciato da alcuni intellettuali, che il movimento #MeToo è il frutto di una lotta intestina al mondo liberal necessario a far passare la teocrazia femminista, per cui l’uomo sarebbe sempre un orso cattivo che deve pagare i suoi errori, mentre alla donna, povera e debole, deve essere concesso tutto. Insomma, la Argento ha sempre pensato che ci fossero due pesi e due misure. Perciò, come si legge dalle carte pubblicate, l'attrice sarebbe entrata nella stanza di albergo di Bennet e dopo avergli offerto alcolici lo avrebbe spinto sul letto.
    La Argento ieri ha negato ogni cosa, ma le carte legali restano. Certo, non si sa se il ragazzo fosse consenziente o meno e se si sia o no approfittato della situazione per ricevere denaro. Fatto sta che gli avvocati dell’attrice hanno ritenuto di dare al ragazzo quanto richiesto per farlo tacere. Una bella prepotenza per essere una che parla di rispetto, mentre come una camionista alza diti medi aggredendo verbalmente qualsiasi persona non digerisca, mentre nello stesso tempo a New York predicava insieme a Laura Boldrini la necessità femminista di difendere le donne indifese contro «il patriarcato» perché «siamo dalla parte delle donne, della pace, della verità».
    Questa confusione, questa ambiguità per cui si danno messaggi opposti non è però ipocrisia. La Argento cavalca la doppiezza in tutti i suoi film, compreso quello girato con Bennet nel 2004 "Ingannevole è il cuore più di ogni cosa" (basti vedere la foto sopra della locandina). I due infatti si erano conosciuti ben dieci anni prima dell'abuso, quando lui aveva otto anni. L'attrice aveva dichiarato che per girare il film aveva dovuto lavorare a lungo con il piccolo affinché avesse «una totale fiducia in me», come sottolineato dalla difesa del ragazzo spiegando quanta fede lui avesse nell'attrice, tanto che i rapporti fra i due devono essere durati anni se si trovavano ancora insieme nel 2013.
    Colpisce anche la trama della pellicola che li ha uniti. Un film nato dall’amicizia fra uno scrittore, che si dichiarava di “identità fluida", J.T. LeRoy, e Asia Argento. Il copione era basato sull'autobiografia dell'infanzia di LeRoy (interpretato dal piccolo Bennet), abusato dalla madre, una prostituta violenta che lo vestiva da bimba provocante in modo che i suoi clienti abusassero anche di lui, come lui stesso richiedeva. Ovviamente la colpa di tutto ciò erano i nonni "fanatici cristiani" che a furia di reprimere la sessualità avevano ottenuto l'effetto opposto.
    Il messaggio del film è però quello di un bambino che, pur avendo subìto di tutto, aveva poi superato il trauma accettando quella realtà e anzi assecondandola, così da condurre una vita più o meno stabile nella sua identità fluida. Peccato che anni più tardi si scoprì che J.T. LeRoy, amico di molti vip e spesso ospite delle feste hollywoodiane, ritratto persino mentre si bacia con la Argento ad un party, era in realtà una donna che si era inventata gran parte della storia. In ogni caso il messaggio passò.
    Ma che l’origine di questa ambiguità non sia appunto l’ipocrisia, bensì il male accolto e propagandato lo dice l’ultima performance dell’attrice al "Festival del film di Torino", dove presentatosi come una strega ha inscenato una messa pagana. «Credo in una dea che può risorgere i morti», urlavano sguaiate con la Argento altre streghe. «Signora Gesù, signora Gesù», bestemmiavano evocando lo spirito. «Le donne sono le salvatrici del mondo, alleluia, alleluia…Ti dirò perché la signora Gesù è venuta e perché verrà ancora» e, ancora più forte e minacciosa, la Argento puntando il dito sulla platea come una pazza inveiva: «Ti dirò perché tu devi essere pronto, così che nell’ultimo giorno sarai nella gloria della dea!». Al termine le "sacerdotesse" segnavano con una croce nera la fronte del pubblico in fila per prendere una specie di comunione pagana.
    Per questo la Argento, da vera femminista, non ha mai accusato il pansessualismo e il libertinismo predicati dal movimento sessantottino dell’"utero è mio e lo gestisco io", che è la radice degli abusi maschili, femminili o pedofili, ma solo il maschio in quanto tale. Perciò no, l'attrice non è ipocrita e sarebbe censurare la vera causa del male definirla così. Anzi, il suo razzolare è perfettamente coerente con ciò che predica, ma che è così ingannevole che invece che dare potere alle donne lo ha tolto a tutte quante. E ora lo sta togliendo anche a lei.



    Fonte: http://www.lanuovabq.it/it/asia-non-e-ipocrita-ma-coerente-con-il-suo-pensiero